(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 2 febbraio 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e finalita' del Servizio volontario di vigilanza ambientale 1. La regione Toscana riconosce, in attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce l'azione in particolare per le seguenti finalita': a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; b) collaborare con le istituzione pubbliche alla tutela del patrimonio ambientale, naturale e culturale; c) partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento delle autorita' competenti, ad interventi in caso di emergenze di carattere ambientale. 2. A tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello Statuto, promuove la istituzione di un servizio volontario di vigilanza ambientale svolto da Guardie ambientali volontarie.