(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 4
                        del 2 febbraio 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
    Istituzione e finalita' del Servizio volontario di vigilanza
                             ambientale
 
  1. La regione Toscana  riconosce,  in  attuazione  della  legge  11
agosto 1991, n. 266, la funzione del volontariato per la salvaguardia
dell'ambiente  e ne favorisce l'azione in particolare per le seguenti
finalita':
   a) diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali;
   b) collaborare  con  le  istituzione  pubbliche  alla  tutela  del
patrimonio ambientale, naturale e culturale;
   c)  partecipare, prestando la propria opera sotto il coordinamento
delle autorita' competenti, ad interventi in  caso  di  emergenze  di
carattere ambientale.
  2.  A  tale scopo la Regione, anche in attuazione dell'art. 4 dello
Statuto,  promuove  la  istituzione  di  un  servizio  volontario  di
vigilanza ambientale svolto da Guardie ambientali volontarie.